DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione O.N.L.U.S denominata “SOL MANSI – Associazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.)”, in forma abbreviata “SOL MANSI
(O.N.L.U.S.)”, AI SENSI DELLA LEGGE 266/91 e degli articoli 11-35 del codice civile, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile della legislazione vigente.
Articolo 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in VIA CASTIGLIONE D'ORCIA 28 B/14 - 00149 ROMA e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
Articolo 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4 – PRINCIPI E FINALITA’
L’Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, è apartitica e apolitica e si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della Dichiarazione dei Diritti umani che hanno ispirato l’Associazione stessa, e che si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di sostegno economico e di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali volte allo sviluppo integrale della persona e della società; in particolare intende promuovere progetti formativi finalizzati al progresso economico e culturale dei cittadini della Guinea-Bissau e degli altri paesi in via di sviluppo.
L’Associazione si propone di operare in Italia e nei paesi in via di sviluppo per intervenire a favore di persone con diverse difficoltà: economiche, familiari, fisiche, psichiche, sociali, privilegiando le esperienze di coscientizzazione ed autoformazione.
L’Associazione si avvale della collaborazione dei volontari la cui attività deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, e non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
Articolo 5 - ATTIVITA’
Per perseguire gli scopi sociali l’associazione si propone di svolgere attività nei settori di:
Formazione, assistenza sociale e socio sanitaria, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
In particolare l’Associazione intende:
· promuovere, predisporre, gestire e collaborare ad interventi di alfabetizzazione, coscientizzazione e formazione;
· promuovere, realizzare e gestire programmi educativi-culturali integrati, in Guinea-Bissau e nei paese in via di sviluppo, in accordo con le autorità locali competenti;
· favorire attività volte alla soluzione dei problemi di persone con diverse difficoltà: familiari, fisiche, psichiche, sociali;
· organizzare attività sperimentali, di studio e di sensibilizzazione sui problemi e sulle cause del sottosviluppo;
· gestire ed organizzare corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, nell’ambito dei settori in cui opera;
· promuovere e realizzare ricerche, studi, attività di documentazione nell’ambito dei settori nei quali opera;
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Articolo 6 – PATTI COLLABORATIVI
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni, società, Enti e fondazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri e l’utilizzo di finanziamenti previsti dalle organizzazioni internazionali in materia di cooperazione.
L’Associazione è aperta a coadiuvarsi con chiunque condivida principi e finalità.
Articolo 7 – BASE SOCIALE
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che ne condividano lo spirito, gli ideali e il metodo, si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.
I membri dell’Associazione, motivano la loro appartenenza all’Associazione stessa sulla base di una scelta di partecipazione ad un progetto comune tendente all’eliminazione delle situazioni di povertà e sottosviluppo, nella convinzione che senza un’educazione di base non possa esserci sviluppo integrale della persona e della società.
Quali che siano le motivazioni profonde che ispirano tale scelta, siano cioè esse motivazioni di carattere religioso, politico o morale, esse hanno come matrice comune l’affermazione del principio della fratellanza fra gli uomini, e l’auspicio della collaborazione fra tutti coloro che, animati da buona volontà, si adoperano per la costruzione di un mondo più giusto.
Possono chiedere di essere ammessi come soci Ordinari sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide insindacabilmente e senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno la quota associativa che dovrà essere versata dai soci ordinari e fondatori.
Potranno essere accettati anche soci onorari. Sono sostenitori coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura, prestando un’attività gratuita o volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo.
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto e di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione.
Articolo 8 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA
La qualità di associato si perde per recesso volontario, per la sopravvenuta impossibilità di partecipare alla vita associativa o per esclusione. L’associato può essere escluso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione, ovvero in caso di morosità nel pagamento delle quote associative.
L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non da diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.
Articolo 9 – PATRIMONIO SOCIALE
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
- dal patrimonio iniziale di Euro 840,00 (ottocentoquaranta e zero centesimi);
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo ;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
- contributi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5, comma 2, legge n. 266/1. 991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da :
- beni mobili ed immobili:
- donazioni, lasciti o successioni.
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 10
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.
Articolo 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci approva i bilanci preventivi e consuntivi, nomina i membri del Consiglio Direttivo, è presieduta dal presidente e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
Articolo 12 – CONVOCAZIONE
La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione per mezzo raccomandata all’indirizzo risultante dal libro dei soci o mezzo fax, posta elettronica o affissione dell’avviso presso la sede.
L’avviso deve contenere la data. Il luogo e l’ora dell’adunanza e le materie da trattare.
Articolo 13 – PARTECIPAZIONE
Possono intervenire all’assemblea tutti i soci. A ciascun socio aspetta un solo voto, sono ammesse deleghe fino ad un massimo di due per ciascun socio.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI
Il consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo.
Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo compete inoltre di :
· assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente;
· stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
· deliberare insindacabilmente sulle domande di ammissione all’associazione, in qualità di Socio;
Il Consiglio Direttivo può demandare ai consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e può delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 15 – ORGANIZZAZIONE INTERNA
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Articolo 16 – RIUNIONI
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza del Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telefonata.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal Segretario o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio, più anziano di età.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTCOLO 17 – TESORIERE E SEGRETARIO GENERALE
Il Tesoriere collabora con il Presidente e a lui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione. Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
· sovrintende all’andamento tecnico amministrativo;
· provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei Volontari;
· è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea;
· propone al Presidente i provvedimenti relativi al personale dipendente dell’Associazione;
· espleta tutti i compiti necessari al buon andamento dell’Associazione non espressamente attribuiti al Consiglio Direttivo e ai rappresentanti legali dell’Associazione.
Il Tesoriere e il Segretario durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile.
ARTICOLO 18 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed il suo mandato è rinnovabile. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il presidente ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli.
In particolare compete al Presidente :
· predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
· redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
· vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
· determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
· emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione;
· accettare quanto viene offerto e devoluto all’Associazione riferendone al Consiglio
Direttivo;
· stipulare le convenzioni con gli organismi che affidano all’Associazione la gestione di attività o iniziative relative ai suoi fini istituzionali.
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Segretario.
Articolo 19 – IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del Bilancio consuntivo.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 20
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 21 – FORMAZIONE BILANCI
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di fondare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.
Il Bilancio di ciascun periodo, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza assoluta.
Il Coniglio Direttivo predispone, altresì, il Bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell’anno di riferimento, all’Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza assoluta.
SCIOGLIMENTO
Articolo 22
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità.
NORME FINALI
Articolo 23
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile e delle leggi speciali in materia vigenti.
(Registrato a Roma, Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 03 febbraio 2006)